INCENTIVI ALL’ ASSUNZIONE

Le aziende possono beneficiare di una riduzione contributiva o di un incentivo economico stipulando particolari contratti di lavoro oppure assumendo alcune tipologie di lavoratori. E’ consigliabile, quindi, indicare nel curriculum vitae il possesso di eventuali requisiti tali da permettere alle aziende di assumere usufruendo di agevolazioni.

INCENTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Si applica a tutte le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, presso datori di lavoro privati, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico, ed inclusi i datori di lavoro agricoli con alcune limitazioni.

Consiste nell’esonero totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi quelli INAIL), per un periodo massimo di 36 mesi e un importo massimo pari a 8.060 euro annui.
Non spetta per i lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro o che abbiano avuto con l’azienda un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi prima dell’entrata in vigore della legge.

Non è cumulabile con altre riduzioni contributive, ma è cumulabile con altri incentivi economici (es. per disabili, giovani, ‘neet’, beneficiari di ASPI, ecc.).

INCENTIVI PER PARTICOLARI CONTRATTI

  1. contratto di apprendistato: qualsiasi forma di apprendistato prevista dal nostro ordinamento (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, apprendistato di alta formazione e ricerca) beneficia di incentivi sia di natura contributiva che di natura economica. La contribuzione per gli apprendisti è pari al 10%; per i contratti di apprendistato stipulati successivamente al 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016 da datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti non superiore a 9 unità, si applica uno sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni di contratto, ferma restando l’aliquota del 10 % per gli anni successivi al terzo. L’agevolazione contributiva è mantenuta per un anno in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
  2. contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratrice/lavoratore in congedo di maternità o parentale: sgravio contributivo del 50% in favore delle aziende, con non più di 20 unità, che assumano con contratto a tempo determinato lavoratori in sostituzione di quelli in congedo di maternità o paternità o parentale, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo, o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento. L’incentivo è concesso per un massimo di dodici mesi.

INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI CATEGORIE SPECIFICHE DI LAVORATORI

Sono incentivi volti a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di lavoratori, sospesi o espulsi dai processi produttivi, ovvero privi di un impiego, attraverso agevolazioni contributive o economiche ai datori di lavoro che li assumono. In particolare, vengono agevolate le seguenti categorie:

  1. lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS): riduzione contributiva del 10% per diciotto mesi ai datori di lavoro in caso di assunzione a tempo pieno ed indeterminato (o ammissione come soci lavoratori di una cooperativa) di soggetti in CIGS da almeno tre mesi, mentre l’impresa di provenienza lo deve essere da almeno sei mesi
  2. iscritti nelle liste di mobilità: riduzione contributiva del 10% per diciotto mesi ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato (anche part-time) un lavoratore in mobilità; in caso di assunzione a termine la riduzione spetta per un massimo di dodici mesi, e per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Inoltre, in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato il datore di lavoro percepisce, attraverso il sistema del conguaglio contributivo, il 50% dell’indennità mensile di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, per un massimo di 12 mesi (24 mesi per i lavoratori over 50)
  3. dirigenti privi di occupazione: riduzione contributiva pari al 50% per un massimo di 12 mesi in favore di aziende con meno di 250 dipendenti che assumano, anche con contratto a termine, un dirigente privo di occupazione
  4. ricercatori e alte qualifiche: i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori con dottorato di ricerca universitario oppure con laurea magistrale in ambito tecnico o scientifico e che siano impiegati in attività di ricerca e sviluppo, hanno diritto a un credito d’imposta pari al 35% del costo salariale (con un tetto di 200mila euro annui per azienda)
  5. lavoratori con più di 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi: riduzione contributiva del 50% per 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato anche in somministrazione, prorogabile fino a 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato; nel caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione è concessa per 18 mesi.
  6. donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi: riduzione contributiva del 50% per 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato anche in somministrazione, prorogabile fino a 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato; per assunzione a tempo indeterminato la riduzione è concessa per 18 mesi
  7. giovani tra i 18 e 29 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale: si applica alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate dal 7 agosto 2013 al 30 giugno 2015. L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile a fini previdenziali, per un valore mensile non superiore a 650 euro, per 18 mesi in caso di assunzione nuova e per 12 mesi in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato e a condizione che determini un effettivo aumento occupazionale nell’azienda
  8. giovani genitori precari: contributo di 5.000 euro per assunzioni a tempo indeterminato, anche parziale, di genitori o affidatari di figli minori, titolari o ex titolari di un contratto di lavoro non stabile e di età non superiore a 35 anni (iscritti in apposita banca dati INPS)
  9. lavoratori destinatari dell’ASPI: contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe spettata al lavoratore
  10. giovani neet (da 15 a 29 anni che non lavorano e non studiano): il programma ‘Garanzia Giovani’ prevede incentivi alle assunzioni, erogati dall’INPS, variabili da 1.500 a 6.000 euro a seconda delle caratteristiche del giovane
  11. lavoratori disabili: le Province, previa convenzione con l’azienda, concedono contributi diretti di importo fra il 25% e il 60% del costo salariale annuo del lavoratore disabile, variabili in funzione del grado di riduzione della capacità lavorativa (minimo 67%)
  12. lavoratori ‘svantaggiati’ (legge n. 381/91 art. 4: disabili, tossicodipendenti, pazienti psichiatrici, minori in difficoltà familiare, ex detenuti, ecc.) assunti da cooperative sociali di tipo B: azzeramento dei contributi previdenziali e assistenziali
  13. detenuti: tutti i datori di lavoro godono di un credito mensile d’imposta pari a 520 euro ridotto 300 euro in caso di semiliberi, mantenuto anche dopo la fine della detenzione per 18 mesi.

* Sono considerati “non regolarmente retribuiti”:

  1. i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi
  2. le attività di lavoro autonomo dalle quali derivi un reddito annuo inferiore al limite di reddito escluso da imposizione (4.800 euro, ovvero 8.000 euro per co.co.co e soci lavoratori di cooperativa)

In entrambi i casi non si fa riferimento allo “stato di disoccupazione” disciplinato dal Decreto 181/2000, quindi non è richiesto il requisito dell’iscrizione al Centro per l’Impiego.

 

RIFERIMENTI UTILI

www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Incentivi/Pagine/Incentivi.aspx
www.inps.it