Differenze contributive dovute dal datore di lavoro per diversa applicazione CCNL.

Sentenza n. 1215 del 27 novembre 2009 – Corte di Appello di Torino

Fatto

Una società cooperativa, operante nel settore facchinaggio, in data 19.11.2007 aveva fatto ricorso al Tribunale di Alessandria, chiedendo l’annullamento di una cartella notificata dalla EQUITALIA SPA, con la quale le era stato ingiunto di pagare all’INPS l’importo di euro 39.473, 03, oltre le spese, a titolo di contributi e somme aggiuntive per il periodo gennaio 2004 – dicembre 2006.

Tale cartella si basava sul verbale di accertamento n. 502 dell’8.6.2007 con il quale gli ispettori di vigilanza avevano contestato alla cooperativa di avere calcolato la retribuzione imponibile a fini contributivi in base a quanto effettivamente erogato ai soci lavoratori in applicazione del CCNL UNCI/CONFSAL anziché sulla base delle retribuzioni di cui al CCNL “facchinaggio” siglato da LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, AGCI con CGIL,CISL ed UIL.

Per questo motivo erano state imputate alla cooperativa differenze contributive riscontrabili nell’applicazione dei due differenti CCNL.

L’INPS, costituendosi in giudizio, chiedeva la conferma della cartella opposta, sostanzialmente sottolineando come ai sensi dell’art. 2, co. 25, della L n. 549/1995 dovesse trovare applicazione il CCNL stipulato “dalle organizzazioni maggiormente rappresentative” e quindi, secondo l’Istituto, non il CCNL UNCI/CONFSAL poiché “raffrontando gli accordi… non v’è dubbio che siano i contratti conclusi con queste ultime associazioni (LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, AGCI) a godere della maggiore rappresentatività”.

Il Tribunale di primo grado, con sentenza del 13.1.2009, accoglieva l’opposizione della cooperativa e annullava la cartella esattoriale, motivando la decisione sul fatto che la “maggiore rappresentatività comparata (…) non può essere determinata a priori e consistere in una attribuzione stabile e irreversibile del sindacato, ma deve essere verificata nel tempo attraverso la comparazione con le diverse associazioni”. Ne consegue che l’INPS (…) è onerato della prova della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l’accordo invocato (cioè quello siglato da CGIL, CISL ed UIL con LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, AGCI), rispetto a quello applicato dal ricorrente” (cioè il CCNL UNCI/CONFSAL).

Excursus

L’INPS ha fatto ricorso in appello chiedendo di riformare la sentenza di primo grado e confermare la cartella esattoriale.

Le motivazioni addotte dall’Istituto, sostanzialmente, erano basate sul concetto che “per comune esperienza, le predette tre OO.SS. firmatarie del CCNL di categoria sono notoriamente quelle dotate di maggiore organizzazione e strutture, capacità negoziale e contrattuale ecc.” e quindi quelle comparativamente più rappresentative.

La Corte di Appello di Torino ha rigettato il ricorso, confermando e rafforzando le motivazioni del giudice di primo grado.

I giudici di Torino, nella loro ricostruzione giuridica e giurisprudenziale, hanno citato le numerose sentenze1 nelle quali la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui è onere dell’INPS, in materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, fornire la prova della dedotta maggiore rappresentatività di un sindacato firmatario di un contratto collettivo del quale si invochi l’applicazione.

Tra queste, la sentenza n. 3912 del 20.4.1999 è emblematica poiché riferita ad un tipo di contrattazione, quella effettuata da UCICT-CISAL-FENASALC (CCNL Commercio), ben più “competitiva” rispetto agli attuali articolati UNCI/CONFSAL che, sul piano dei minimi tabellari, non si discostano più di tanto rispetto alla contrattazione confederale classica, peraltro limitatamente ai soci-lavoratori dipendenti e non ai meri lavoratori subordinati (non soci).

In questa sentenza la Cassazione aveva escluso la sussistenza di una omissione contributiva conseguente all’applicazione da parte della società datrice di lavoro, ai fini del calcolo dei contributi, del CCNL UCICT-CISAL-FENASALC anziché del CCNL stipulato il 30.5.1991 dalla CONFCOMMERCIO con le confederazioni CGIL-CISL-UIL, non avendo l’INPS “fornito la prova della dedotta maggiore rappresentatività dei sindacati che ebbero a stipulare il CCNL del 30 maggio 1991” ed ha poi testualmente sottolineato: “…l’Istituto ricorrente ha omesso di indicare sin dal ricorso introduttivo di primo grado i fatti precisi dai quali riteneva si potesse desumere la qualità di organizzazione sindacale più rappresentativa su base nazionale dei sindacati in esame (ovvero la maggiore rappresentatività degli stessi sindacati confederali nell’ambito della categoria alberghiera), venendo meno anzitutto all’onere di allegazione, che pure gli incombeva in quanto attore in senso sostanziale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Neppure nel ricorso d’appello, l’Istituto ricorrente ha provveduto a formulare mezzi di prova tendenti a dimostrare la maggiore rappresentatività di tali sindacati.

1 Sentenze nn. 3912 – 4510 – 4524 – 4548 – 4781 – 4958 – 4962 – 6174 del 1999 e sentenza n. 2268 del 1.3.2000.

Conclusioni

Questo principio, per la Corte di Appello di Torino, è applicabile anche al caso in esame.

Infatti, l’INPS avrebbe dovuto allegare (e quindi poi dimostrare nel caso di eventuale contestazione della Cooperativa) in base a quali precise circostanze di fatto le organizzazioni CGIL-CISL e UIL erano da ritenersi maggiormente rappresentative nella categoria rispetto alla CONFSAL e non limitarsi ad affermare che “raffrontando gli accordi stipulati con la CONFSAL e con le rappresentanze sindacali CGIL, CISL ed UIL, non v’è dubbio che siano i contratti conclusi con queste ultime associazioni a godere della maggiore rappresentatività” giacché, a prescindere dal dato evidente che la maggiore rappresentatività è da riferire non ai contratti, ma alle OO.SS. contrapposte dei lavoratori e dei datori di lavoro, non è certo dal confronto fra le previsioni dei diversi CCNL (e tantomeno dalla previsione dì “minimali” retributivi maggiori o minori) che è possibile desumere la maggiore o minore rappresentatività, nell’ambito della medesima categoria, delle OO.SS. stipulanti.

Da sottolineare, poiché di importanza fondamentale, che nel Regolamento Interno della Cooperativa era presente esplicitamente l’indicazione dell’applicazione del CCNL UNCI/CONFSAL.

Per i motivi sopra esposti la Corte di Appello di Torino ha respinto l’appello, ha confermato l’annullamento della cartella esattoriale e ha condannato l’INPS al pagamento delle spese.

Il Regolamento Interno, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 142/2001 costituisce il documento fondamentale per l’attività della cooperativa anche ai fini dei “trattamenti economici complessivi”, nei quali sono ricomprese le maggiorazioni retributive e l’istituto del ristorno di cui all’art. 3, comma 2, lettera b della legge 142/2001, nella forma di integrazione delle retribuzioni. Per tale motivo, tali trattamenti non possono assolutamente prescindere da quanto stabilito dalla Legge n. 142/2001 e, pertanto, possono essere desunti solo ed esclusivamente dal Regolamento Interno, e non soltanto dal CCNL applicato.

Sentenza n. 3988 del 24 ottobre 2008 – Tribunale di Torino

Fatto

Richiesta differenze retributive in applicazione del CCNL “sociali” firmato da LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, AGCI  con CGIL, CISL ed UIL ritenuto più favorevole rispetto a quello siglato da UNCI/CONFSAL ed applicato dalla cooperativa.

Decisione

Il tribunale dà ragione alla cooperativa applicante il CCNL/UNCI sulla base delle seguenti motivazioni:

– Il contratto collettivo “sociali” UNCI/CONFSAL è “certamente un contratto nazionale di settore e pertanto la sua applicazione non comporta violazione dei minimi contrattuali ed è aderente al dettato dell’art. 3” della legge 142/2001;

– “in base al combinato disposto degli art. 3 e 6 L. 142/01 deve quindi ritenersi la legittimità della scelta operata dalla cooperativa che ha esercitato la sua libertà negoziale individuando il contratto collettivo da applicare ai propri dipendenti e soci tra i vari contratti collettivi di settore non essendovi alcun obbligo di applicare quello contenente la disciplina più favorevole”;

– non si può imporre, nel capitolato di appalto, l’obbligatorietà di applicare un determinato CCNL, poiché il capitolato “impone l’applicazione dei minimi retributivi risultanti dai contratti collettivi nazionali con ciò demandando alla aggiudicataria la scelta tra i vari CCNL di settore”.

Anche in questo caso è stata fondamentale l’indicazione specifica, contenuta nel Regolamento Interno della cooperativa, dell’applicazione del CCNL UNCI/CONFSAL “sociali”.