Costo del lavoro CCNL UNCI inferiore ai minimi tabellari Ministeriali – appalti

Sentenza TAR Campania 2007 

Fatto

L’ASL, con delibera del 7.6.2005 affidava il servizio di assistenza domiciliare integrata in favore di un consorzio di cooperative sociali che applicava il contratto UNCI (all’epoca stipulato con la CISAL), risultante aggiudicataria a seguito di partecipazione ad un regolare bando di gara e nel pieno rispetto del capitolato speciale di appalto.

Un altro consorzio di cooperative sociali, risultante non vincitore del suddetto appalto, faceva istanza al TAR Campania per chiedere l’annullamento della Delibera di aggiudicazione.

Tra i motivi del ricorso, si citavano quelli secondo cui le condizioni economiche praticate dal Consorzio vincitore (CCNL UNCI/CISAL) erano inferiori a quello minimo previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed indicato dalle Tabelle Ministeriali.

Decisione

Il TAR Campania ha confermato la delibera dell’ASL in quanto le tabelle ministeriali fungono da mero parametro di valutazione, da parte delle amministrazioni Pubbliche, di valutazione delle offerte pervenute. Testualmente: “(…) non può condividersi il postulato sul quale si fonda (il ricorso) e cioè la pretesa inderogabilità dei minimi stabiliti dalle predette Tabelle Ministeriali”. Il TAR Campania cita la sentenza del TAR Piemonte n. 4453 del 23.12.2005 con cui è stato sancito che “I valori previsti dalle apposite tabelle ministeriali relativi al costo del lavoro negli appalti di servizi non fissano criteri rigidi e perentori, tali da dar luogo nel caso di mancato rispetto all’esclusione automatica dell’offerta, dovendo per contro in caso di sensibile scostamento la stazione appaltante disporre la verifica dell’anomalia (…)”

Così si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9318 del 31.12.2003, anch’essa citata.

Sul tema della valutazione del costo del lavoro negli appalti pubblici e la validità delle Tabelle Ministeriali si è ritenuto opportuno fare ulteriori considerazioni che rafforzano la tesi del mero valore indicativo delle stesse. Si veda la sezione che segue.

Sentenze che, pur non citandola, rafforzano la contrattazione libera

Rappresentatività sindacale

In generale, si ricorda che la contrattazione legittima rispetta tutti i criteri giurisprudenziali su cui si è basato in passato il concetto di maggiore rappresentatività ed adesso quello di maggiore rappresentatività comparata (numero di iscritti, presenza significativa sull’intero territorio nazionale, pluricategorialità, intercategorialità, effettiva attività di autotutela condotta con continuità, sistematicità ed equilibrata diffusione).