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Il nuovo modello di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Il nuovo modello contrattuale: l’Accordo quadro del 22 gennaio 2009

 

Analizziamo le principali lacune del Sistema previsto dal Protocollo del 1993: i contratti non venivano rinnovati secondo le scadenze e molto spesso il tasso di inflazione programmata risultava distante dalla reale inflazione; la contrattazione decentrata era limitata alle grandi o al massimo medie imprese, mentre risultava totalmente assente o impotente nelle piccole imprese. Tale fatto comportava un’assenza indotta del premio di risultato e conseguentemente, del relativo mancato adeguamento delle retribuzioni.
Questi sono i principali motivi che hanno condotto ad un nuovo negoziato sulle regole relative alla stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: nasce così l’Accordo quadro del 22 gennaio 2009 che riguardava la riforma degli assetti contrattuali.
La durata del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro viene riportata a 3 anni e vengono enfatizzati i due livelli di contrattazione, nazionale di categoria ed aziendale/territoriale.
Tra l’altro la clausola di ripetibilità viene estesa alla totalità degli istituti e non solo a quelli retributivi, come avveniva in precedenza.
Per ciò che concerne le retribuzioni, si abbandona il “tasso di inflazione programmata” come indicatore di crescita dei prezzi al consumo e si prende in considerazione un nuovo indice previsionale, stabilito da un soggetto terzo ed estraneo alle parti sociali, costruito sulla base dell’IPCA (indice prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia).
Vengono confermati i premi di risultato o di obiettivo, previsti dai contratti decentrati, ma viene previsto che Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro definisca “l’elemento economico di garanzia”: somma che le aziende devono erogare in mancanza della previsione di un premio di risultato.
Alla contrattazione decentrata viene concesso il potere di derogare in pejus la disciplina economica e normativa prevista dai contratti nazionali, qualora ciò sia necessario per fronteggiare situazioni di crisi territoriali o aziendali (clausole di uscita o di apertura). 

Leggi il testo dell’accordo quadro di riforma contrattuale del 22.01.2009

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