E’ possibile applicare contratti collettivi nazionali di lavoro alternativi?

 

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Il nuovo modello contrattuale. l’Accordo quadro del 22 gennaio 2009

 

La corrente giurisprudenza dimostra la possibilità di utilizzare uno qualsiasi dei molteplici contratti collettivi nazionali di lavoro senza incorrere in problematiche legali.

Secondo i giudici del lavoro i contratti collettivi nazionali di lavoro rappresentano la principale manifestazione dell’attività sindacale e sono espressione dell’autonomia negoziale collettiva che viene riconosciuta a tutti i soggetti sindacali a compimento della libertà di organizzazione sindacale garantita dall’art. 39 della Costituzione, ma soprattutto è lo strumento negoziale mediante il quale i sindacati autonomi operano per la realizzazione degli interessi della collettività.

Le sentenze della Corte di Appello di Bologna n. 494/2012 e del Tribunale di Roma del 24/11/2014 n. 1194 hanno reso evidente, come d’altronde era già stato sancito in numerose altre sentenze quali ad esempio Tribunale di Roma n. 263/07, Tribunale di Firenze n. 265/08, Tribunale di Bologna n. 263/2007, il principio secondo il quale il datore di lavoro ha il diritto di scegliere tra i contratti collettivi nazionali di lavoro quello che ritiene più idoneo alla propria attività, anche se ha retribuzione diverse rispetto ad altri contratti collettivi nazionali di lavoro.
Questo è dovuto al fatto che i contratti collettivi nazionali di lavoro non avendo efficacia erga omnes sono atti di natura negoziale, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti e che abbiano aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti.
Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento per la decisione della causa, a determinati contratti collettivi nazionali di lavoro, il giudice, solo in mancanza di iscrizione delle parti stipulanti o di espressa adesione ad altra contrattazione collettiva, può valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal Lavoratore allo scopo di accertare se esista la possibilità di ritenere ugualmente sussistente il vincolo della contrattazione invocata.
La presenza di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro regolarmente applicato dalle parti esclude la possibilità di applicare, in virtù dell’art. 36 della Costituzione, i minimi contrattuali previsti da altri contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alla stessa categoria merceologica, perché la sola esistenza di altri contratti collettivi nazionali di lavoro non può automaticamente portare a ritenere violato il principio di cui all’art. 36 della Costituzione dal contratto meno favorevole, in quanto ciascun contratto costituisce parametro per valutare l’adeguatezza della retribuzione.

Principio di adesione implicita ed esplicita ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro

Le sentenze del Tribunale di Bologna n. 263/07 e del Tribunale di Firenze n. 265/08 hanno ribadito il principio che i contratti collettivi nazionali di lavoro di diritto comune hanno efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente al contratto abbiano dato adesione.
Infatti, con l’adesione ad un dei contratti collettivi nazionali di lavoro il Lavoratore non iscritto alle associazioni sindacali firmatarie si colloca, in relazione ai contratti collettivi nazionali di lavoro, nella medesima posizione giuridica dell’iscritto così accettando implicitamente le determinazioni dell’associazione stipulante in ordine alle future vicende del rapporto, conclusioni valide sia per il datore di lavoro sia per il Lavoratore.

Per quanto riguarda la rappresentatività, la sentenza del Tribunale di Roma n. 15753/08 chiarisce che non è prevista ai fini della stipula di contratti collettivi nazionali di lavoro una predeterminata rappresentatività delle organizzazioni sindacali; pertanto, nel nostro ordinamento nel corso dei rapporti di lavoro alle dipendenze di privati non esiste un sistema in base al quale un contratto collettivo nazionale di lavoro possa ritenersi validamente stipulato solo qualora sia sottoscritto da organizzazione sindacali che singolarmente o nel loro complesso rappresentino un determinato numero di Lavoratori.
Il vecchio concetto di confederazione maggiormente rappresentativa, con i privilegi che da esso derivavano, è stato eliminato dal nostro ordinamento giuridico con il referendum del 1995, aprendo la via alle azioni molto più incisive in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro portate avanti dal sindacato autonomo.
Infatti è importante il criterio selettivo alla base della capacità di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale dimostrando così la rappresentatività effettiva di tutti i Lavoratori, mentre risultano del tutto irrilevanti altri indici.